Il catalogo ragionato è la bibbia dell’artista?

Articolo pubblicato su Artribune Magazine n. 45

cover-artribune-magazine-45-294x420Ancora una volta i giudici nazionali si sono pronunciati sul delicato tema dell’accertamento dell’autenticità delle opere di un artista deceduto, focalizzando l’attenzione sull’eventuale esistenza di un obbligo, da parte degli eredi o degli enti che tutelano il patrimonio dell’artista, a rilasciare pareri e giudizi sull’autenticità delle opere. L’artista in questione è Cy Twombly (Edwin Parker Twombly), le cui opere sono valorizzate e tutelate dalla Cy Twombly Foundation.

Con la sentenza del 6 luglio 2018 il Tribunale di Roma si è pronunciato nella controversia che vedeva coinvolti un privato, a cui l’artista aveva donato tre opere senza titolo (acrilico su carta), e la Cy Twombly Foundation. In particolare il privato, avendo intenzione di vendere le opere tramite una casa d’aste, era interessato al loro inserimento nel catalogo ragionato curato dalla Fondazione, che si era rifiutata di catalogare le opere, con conseguente rifiuto della casa d’aste di procedere alla vendita.

Visto il rifiuto della Fondazione, il proprietario delle tre opere pittoriche ha chiesto al Tribunale di accertare, tramite una consulenza tecnica d’ufficio, l’autenticità delle opere e di ordinare alla Fondazione di includerle nel catalogo ragionato dell’artista.

Al termine del giudizio di primo grado il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda attorea, in quanto volta al mero accertamento di un fatto storico consistente nell’autenticità delle opere controverse, senza che venisse chiesto l’accertamento di un diritto.

Il Tribunale ha anche rigettato la domanda volta ad ottenere l’inclusione coattiva delle tre opere nel catalogo redatto a cura della Fondazione, previa attestazione della loro autenticità. Nel motivare tale punto della sentenza i giudici hanno richiamato una precedente decisione (T. Roma 14/06/2016), secondo cui la formulazione dei giudizi sull’autenticità di un’opera d’arte costituisce espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito (art. 32 Cost). La Cy Twombly Foundation, pertanto, non era obbligata ad accertare l’autenticità delle opere dell’artista ed a stipulare un contratto avente ad oggetto la manifestazione della propria opinione circa l’autenticità dell’opera secondo i desideri del richiedente.

In altre parole, se è corretto affermare che la facoltà di autenticare l’opera non spetta in via esclusiva agli eredi dell’artista defunto o agli enti da loro costituiti, poiché la formulazione di tali giudizi costituisce espressione del diritto costituzionale alla libera manifestazione del pensiero e può essere effettuata da qualunque soggetto esperto d’arte, sarà altrettanto corretto affermare che gli eredi o gli altri soggetti legittimati non sono obbligati a rilasciare tali pareri sull’autenticità delle opere.

Raffaella Pellegrino