Violazione del diritto d’autore in rete e rimedi

copertina-artribune-magazine-47-294x420Il world wide web e il digitale – si sa! – hanno moltiplicato i casi di violazione dei diritti d’autore sulle opere dell’ingegno.

Per porre rimedio all’illecita utilizzazione in Rete di opere protette dal diritto d’autore è possibile percorrere diverse strade: si va dalle tradizionali azioni legali intraprese davanti all’autorità giudiziaria ai sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Tra questi ultimi si può menzionare la procedura prevista dal Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica (Reg. approvato con delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 680/13/CONS, in vigore dal 31 marzo 2014).

Per quanto qui interessa, il Regolamento introduce una procedura volta all’accertamento e alla cessazione delle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, comunque realizzate, poste in essere sulle reti di comunicazione elettronica.

La procedura davanti all’AGCOM è volta a ottenere la rimozione dell’opera ed è avviata su istanza del titolare o del licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi sull’opera digitale o dalle associazioni di gestione collettiva o di categoria, quando un’opera digitale è stata resa disponibile su Internet in violazione della legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/41).

Sul sito dell’AGCOM sono consultabili i provvedimenti adottati dall’Autorità. Molti dei casi sottoposti all’esame dell’AGCOM riguardano le cosiddette violazioni massive, che vedono la presenza di una significativa quantità di opere su un determinato sito Internet. Si tratta di siti che diffondo illecitamente film, musica, videogiochi, riviste e giornali, o che condividono link che conducono alla trasmissione in diretta di partite di campionato. Spesso questi siti fanno capo a soggetti non identificabili, in quanto la registrazione avviene tramite un sistema di scatole cinesi: il nome a dominio del sito Internet risulta registrato dalla società X per conto della società Y, specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in Rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell’utente.

Solitamente in questi casi le istanze sono presentate dalle associazioni di categoria o da altri soggetti rappresentativi (per es. FPM – Federazione contro la Pirateria Musicale e multimediale, SIAE, AESVI – Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani, FAPAV – Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali), ma nulla impedisce al singolo autore o titolare di diritti di presentare istanza all’AGCOM.

L’esito del procedimento può essere un adeguamento spontaneo con rimozione selettiva dell’opera oggetto di istanza oppure, sempre nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la disabilitazione del sito. In particolare, nei casi in cui non sia possibile identificare in maniera puntuale il gestore del sito, l’AGCOM può ordinare ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito incriminato di violare i diritti d’autore.

L’AGCOM non può condannare il trasgressore al risarcimento del danno, cosa che può fare solo l’autorità giudiziaria.

I vantaggi della procedura davanti all’AGCOM sono la relativa semplicità dell’intera procedura, la celerità con cui si giunge alla definizione della violazione e i costi contenuti, in quanto l’istanza può essere presentata dalla parte personalmente, senza l’intervento di un legale.

Raffaella Pellegrino

Articolo pubblicato su Artribune