Commissione d’opera e diritti d’autore

Articolo pubblicato su Artribune Magazine n. 34/2017

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In materia di diritto d’autore la regola generale prevede che i diritti morali e i diritti di utilizzazione economica dell’opera spettano direttamente ed esclusivamente all’autore per il fatto della creazione e sin dal momento in cui l’opera viene ad esistenza, senza che sia necessario effettuare depositi o registrazioni.

Ci sono, tuttavia, dei casi in cui i diritti patrimoniali – non anche i diritti morali, che sono inalienabili – spettano ad un soggetto diverso dall’autore. Per esempio, in caso di creazione di un’opera dell’ingegno su commissione, nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera o di un contratto di appalto, vale la regola secondo cui i diritti di utilizzazione economica spettano al committente/appaltatore nei limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto. Ciò anche in mancanza di un contratto scritto, in deroga alla (altra) regola generale secondo cui il trasferimento dei diritti patrimoniali d’autore deve essere provato per iscritto. Per capire quali diritti sono trasferiti al committente e quali restano all’autore occorre ricostruire, nel caso concreto, la volontà delle parti ponendo particolare attenzione all’attività svolta dal committente e il fine che egli intendeva perseguire quando ha commissionato l’opera.

Trattandosi di opere tutelate dal diritto d’autore, i diritti morali non sono trasferiti al committente e l’autore resta titolare del diritto di paternità e all’integrità dell’opera.

Questi principi sono condivisi e costantemente applicati dalla giurisprudenza per risolvere le controversie che insorgono tra l’autore e l’utilizzatore/committente, soprattutto quando manca un contratto scritto tra le parti che definisca in modo chiaro i reciproci rapporti relativamente alla proprietà intellettuale dell’opera.

Un altro tipico caso in cui il diritto patrimoniale spetta ad un soggetto diverso dall’autore è quello delle opere create in costanza di rapporto di lavoro subordinato. In particolare, la legge sul diritto d’autore stabilisce espressamente che il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell’esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro. La stessa regola di applica, per espressa previsione di legge, alle opere del disegno industriale ed alle fotografie non creative.

I principi sopra brevemente esposti si applicano a tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo tutelate da diritto d’autore, dalla campagna pubblicitaria all’opera d’arte figurativa. Di conseguenza, in fase di negoziazione e di commissione dell’opera, occorre prestare attenzione alle conseguenze sulla titolarità dei diritti d’autore che derivano dal rapporto di commissione in sé, soprattutto se è intenzione dell’autore riservarsi alcune forme di sfruttamento dell’opera.

Raffaella Pellegrino