Tutela dell’immagine: riproduzione reale ed evocativa

Articolo pubblicato su Artribune Magazine n. 24/2015

Il diritto all’immagine rientra tra i diritti della personalità costituzionalmente garantiti (art. 2) ed è disciplinato dalle norme del Codice civile (art. 10) e della Legge sul diritto d’autore (artt. 96-97 Legge n. 633/41). In base a tali norme, l’immagine di una determinata persona, salvo casi eccezionali, non può essere riprodotta, esposta e pubblicata senza il consenso dell’interessato.

La tutela dell’immagine copre l’utilizzazione del ritratto, inteso quale riproduzione delle reali sembianze fisiche di una determinata persona, a prescindere dalle modalità di riproduzione (fotografia, disegno o altra tecnica).

La protezione si estende anche agli elementi evocativi dell’immagine, cioè a quegli elementi che per la loro peculiarità richiamano in via immediata nella percezione dell’osservatore un determinato personaggio, al quale quegli elementi sono indissolubilmente collegati. Sono considerati elementi evocativi dell’immagine di una persona l’abbigliamento, la postura, l’acconciatura, il trucco e altri, qualora siano idonei a richiamare l’immagine di quel determinato personaggio.

Sulla base di questa premessa teorica, la giurisprudenza italiana ha più volte affermato che costituisce violazione del diritto all’immagine l’utilizzazione non autorizzata di elementi pubblicamente utilizzati da un personaggio per caratterizzare la propria personalità.

Già nel 1984, i giudici hanno considerato illecito lo sfruttamento non autorizzato, nell’ambito di una campagna pubblicitaria, di alcuni elementi caratterizzanti l’immagine pubblica di Lucio Dalla, idonei a fare inequivoco riferimento alla figura fisica e professionale dell’artista. Nella specie, non era stato riprodotto il ritratto, ma era stata evocata l’immagine dell’artista attraverso l’utilizzazione di uno zucchetto di lana a maglia grossa e degli occhialetti a binocolo.
In un altro caso i giudici hanno deciso che l’immagine stilizzata di Totò (un volto connotato dal mento storto e così via), abbinata al nome Totò, sono idonei a evocare l’immagine dell’attore, con la conseguenza che l’utilizzazione di tali elementi come marchio di un prodotto dolciario era illecita, in mancanza del consenso degli eredi.

I principi sopra esposti in materia di tutela dell’immagine sono stati recentemente confermati dal Tribunale di Milano (21 gennaio 2015), che ha condannato la società Caleffi a risarcire il danno subito degli eredi dell’attrice Audrey Hepburn, di cui era stata illecitamente utilizzata l’immagine in una campagna pubblicitaria.

Anche in questo caso è stata tutelata l’immagine dell’attrice evocata attraverso l’utilizzazione dell’acconciatura, dell’abito nero, dei lunghi guanti neri, dei gioielli e degli occhiali, cioè di elementi indissolubilmente collegati all’immagine di Audrey Hepburn.

Raffaella Pellegrino